STATUTO - CAI URGNANO

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STATUTO

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T I T O L O I°
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
Art. 1 - E’ costituita, con sede in URGNANO una libera associazione
denominata:
"Club Alpino Italiano - Sottosezione di Urgnano “
fondata nel 1990
con denominazione abbreviata
"CAI Sottosezione di URGNANO".
L’Associazione, in collaborazione con la Sezione di Bergamo, svolge la sua
attività principale nel territorio di di Urgnano e paesi limitrofi ed esaurisce
le proprie finalità nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo; essa
non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e ha durata
illimitata.
Rapporti
Art. 2 - L’Associazione è una Sottosezione della Sezione di Bergamo del Club
Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, e pertanto uniforma il proprio
Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI Sezione di Bergamo;
inoltre opera in armonia con lo stesso.
SCOPI, FUNZIONI E SEDE SOCIALE
Scopi
Art. 3 - L’Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e
Associazioni aventi analoghe finalità, in special modo in piena collaborazione
ed armonia con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio
Locatelli, di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e
lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di
quelle del proprio territorio di competenza, e la difesa del loro ambiente
naturale nonché il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale di cui alle leggi sul volontariato.
Opera nel rispetto delle finalità istituzionali e coopera con la Sezione di
Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, alla quale
riconosce, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa e patrimoniale,
funzioni di coordinamento.
Funzioni
Art. 4 - L’Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni
personali, spontanee e gratuite dei propri Soci,– si propone di:
a) incoraggiare studi, ricerche storiche, esplorazioni in ogni campo, tanto
scientifico che pratico, e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche,
guide itinerarie, manuali, notiziari informativi;
b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in
efficienza sentieri ed altre opere alpine anche in collaborazione con le Sezioni
e Sottosezioni consorelle competenti;
c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento
delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni,
mostre e ricerche storiche;
g) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e
del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna;
h) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sottosezioni
consorelle, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli
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infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche,
scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo
giovanile, nonché collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato
di pericolo e al recupero di vittime;
i) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed
organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile;
l) pubblicare eventuali periodici locali;collaborare con la Sezione di Bergamo
per la pubblicazione dell’Annuario oltre ad eventuali opere ai fini sociali,
culturali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle
popolazioni montane sotto forma di volontariato.
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Organizzazione e cariche sociali
Art. 5 – Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci,
b) Il Consiglio Direttivo,
c) Il Presidente del Consiglio direttivo;
d) Il Revisore dei Conti.
Possono essere costituite Commissioni Tecniche.
Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e Possono essere
conferite a Soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni
compiuti.
La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e
l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo
grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento
della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del
relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.
Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
T I T O L O II°
SOCI
Art. 6 - I Soci dell’Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari
(vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo
Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei soci.
Contro la mancata ammissione, il richiedente, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento di diniego, può fare ricorso all'assemblea dei
soci, che decide in via definitiva, nella prima seduta.
L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno
sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno
sociale, corrente alla data della iscrizione.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto anche per l’anno
successivo.
La quota di ammissione e la quota associativa annuale, sono fissate, anno per
anno, dall’ Assemblea dei Soci della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano
- C.A.I. - Antonio Locatelli.
L’assemblea dei soci della Sottosezione determina annualmente, se il Consiglio
Direttivo lo propone, un’eventuale quota associativa annuale aggiuntiva,
comunque nel rispetto delle indicazioni segnalate dalla Sezione di Bergamo del
Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.
Diritti del socio
Art. 8 - I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal
Regolamento Generale del CAI, per il perseguimento degli scopi di solidarietà
sociale così come indicati nell’art. 3.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
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Obblighi dei Soci
Art. 9 – Il Socio s’impegna, con l’ammissione, ad osservare lo Statuto della
Sottosezione, nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., incluso
lo Statuto del CAI Sezione di Bergamo; si obbliga inoltre ad osservare le
delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
All’atto dell’ammissione il Socio è tenuto a versare all’Associazione:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le
coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lettera b), c), d) del comma precedente devono
essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
Trasferimento e cessazione della qualità di socio
Art. 10 - La richiesta di trasferimento di un socio da una Sezione o
Sottosezione all'altra deve essere comunicata immediatamente dalla Sezione o
Sottosezione di provenienza alla Sezione o Sottosezione presso la quale il socio
intende iscriversi.
Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per
radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento
dell’Associazione.
Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo
della sottosezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con
esclusione del diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Regole di comportamento e sanzioni disciplinari
Art. 11 – Il socio deve comportarsi secondo i principi informatori
dell’Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.
In caso di violazione delle regole sopra indicate il socio può essere ammonito o
sospeso dal Consiglio Direttivo per un periodo massimo di un anno e, nei casi
più gravi, anche radiato.
Contro i provvedimenti disciplinari l’associato può ricorrere a norma del
Regolamento Generale del CAI.
TITOLO III
ASSEMBLEA DEI SOCI
Costituzione e validità
Art. 12 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Associazione; essa
rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i
dissenzienti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ordinaria annuale tutti i Soci della
Sottosezione in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in
cui si tiene l’Assemblea.
I minori di età non hanno diritto di voto.
All’Assemblea Annuale Ordinaria convocata per l’approvazione dell’attività
dell’anno trascorso possono partecipare anche i soci in regola con il pagamento
della quota associativa dell’anno precedente e non in regola con l’anno in cui
si tiene l’Assemblea senza diritto di partecipare alle elezioni delle cariche
sociali.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega
scritta; ciascun delegato non potrà rappresentare più di un solo Socio.
I componenti del consiglio direttivo non possono rappresentare altri soci per
delega.
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In prima convocazione le Assemblee sono valide se vi è la presenza di almeno la
metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.
Convocazione
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, in via ordinaria per
l’approvazione dei rendiconti, delle relazioni e per dar corso all’elezione
delle cariche sociali, almeno una volta all’anno entro il termine del 31 marzo,
nonché tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta
scritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
L'assemblea è altresì convocata, in caso di inadempienza del Consiglio
Direttivo, su iniziativa del Revisore dei Conti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea annuale ordinaria deve essere esposto
nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e
deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della
convocazione e spedito per posta o via mail ai soci.
Il Consiglio Direttivo può comunque decidere modalità aggiuntive per rendere
meglio conoscibile ai soci l’avviso di convocazione.
Compiti dell’Assemblea dei Soci
Art. 14 – L’Assemblea dei Soci:
a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) approva i rendiconti annuali;
c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo.
Non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse economico;
d) delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
e) delibera lo scioglimento dell’Associazione e le eventuali modifiche del
presente Statuto;
f) determina annualmente per le diverse categorie di soci, su proposta del
Consiglio Direttivo, eventuale quota associativa annuale per eventi
straordinari da porre a carico dei Soci, con vincolo di destinazione per
finalità istituzionali; rispetto alla quota stabilita dall’Assemblea della
Sezione di Bergamo, a valere per l’anno successivo.
Art. 15 - L’Assemblea nomina - con volto palese – su indicazione del Consiglio
Direttivo il proprio Presidente, il Segretario e, per la votazione sui singoli
punti all’ordine del giorno. tre scrutatori fra i soci non ricoprenti cariche
sociali.
Il segretario cura la redazione del verbale della seduta.
Art. 16 - Le delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei
voti dei presenti.
Per l’alienazione e la costituzione di diritti reali sugli immobili, le delibere
dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di
persona o per delega.
Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due
terzi dei soci presenti mentre lo scioglimento dell’Associazione deve essere
approvato da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Le delibere relative alla alienazione d’immobili e/o costituzione di diritti
reali e le modifiche del presente Statuto, acquistano efficacia solo dopo la
ratifica della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio
Locatelli e del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I. a norma
dello Statuto Nazionale.
Art. 17 - L’Assemblea annuale ordinaria coincidente con la scadenza triennale
del Consiglio Direttivo – dopo aver stabilito con voto palese il numero dei
componenti del Consiglio Direttivo stesso di cui al art. 18 – nomina la
commissione elettorale, formata da un presidente e da due scrutatori scelti fra
i soci non ricoprenti cariche sociali
La commissione elettorale raccoglie i nomi dei soci che vogliono diventare
membri del Consiglio Direttivo e di coloro che si propongono alla carica di
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revisore dei conti e dopo le opportune verifiche di legittimità, redige la lista
dei candidati.
LA Commissione elettore – sentito il Consiglio direttivo uscente – stabilisce la
data di inizio della votazione e il termine delle stessa.
Le schede per essere valide dovranno pervenire alla Sede Sociale entro i termini
stabiliti dalla Commissione (di cui al paragrafo precedente) e comunque dopo la
data dell’Assemblea
Il voto sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta.
E' escluso il voto per acclamazione.
Potranno votare ed essere votati esclusivamente i soci in regola con il
pagamento della quota associativa dell'anno in corso.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d’iscrizione al Club
Alpino Italiano.
I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede Sociale e
comunicati per conoscenza alla Sezione entro trenta giorni della data dello
spoglio.
Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell’Associazione e coloro
che hanno rapporti economici continuativi con l’Associazione stessa.
T I T O L O IV°
CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si
compone di un numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 11 di
componenti eletti dai Soci con le modalità fissate nel precedente art. 17; essi
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è
rieleggibile.
Il Consiglio elegge, tra i sui componenti: un vice Presidenti, il Tesoriere ed
il Segretario.
In caso di dimissioni di un Consigliere(presentate in forma scritta), per
qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà cooptando il sostituto,
identificato nel primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti.
Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il
quale era stato nominato il suo predecessore.
In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei membri del Consiglio
direttivo, l’intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in
carica o, in difetto, il Revisore dei conti, ha l’obbligo di convocare entro 30
giorni dal verificarsi di tale eventualità l’Assemblea dei soci per procedere
alle nuove nomine.
Compiti del consiglio direttivo
Art. 19 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel
presente statuto e comunque nel rispetto delle direttive impartite dalla
Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del
Comitato Centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.
Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:
a) stabilire il programma di attività dell’Associazione e dare corso alla sua
attuazione;
b) convocare l’Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni delle
cariche sociali;
c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la
relazione morale;
d) proporre all’Assemblea l’eventuale quota associativa aggiuntiva nonché la
regolarità dei versamenti delle quote associative.
e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;
f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell’Associazione;
g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli
componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria
deliberazione;
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h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza, dal
Comitato di Presidenza, se nominato o dal Presidente;
i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
m) conferire incarichi professionali;
n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi od incaricare Soci per
lo svolgimento di determinate attività sociali;
o) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell’Associazione ad attività
promossa da Enti od Associazioni esterne.
Convocazioni
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale,
su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei
Consiglieri.
Art. 21 - Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei
componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a
cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzatore anche non Consigliere.
Art. 22 - Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica.
Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio,
subentra il primo dei non eletti nella Assemblea immediatamente precedente, il
quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in
carica.
T I T O L O V°
PRESIDENZA
Presidente
Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca
e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento;
dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e
dai componenti il Comitato di Presidenza.
.
Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
Art. 24 - Il Vice Presidente assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo
sostituiscono in caso di suo impedimento; inoltre attuano gli incarichi a lui
conferiti.
Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio e sovrintende alla segreteria dell’associazione.
Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi della associazione, ne cura
l’amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi
dell’Associazione.
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T I T O L O VI°
REVISORE DEI CONTI
Nomina e compiti
Art. 25 - Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea.
Deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, se la legge lo prevede
espressamente, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il Revisore esercita il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei
Soci con propria relazione scritta; assiste alle riunioni del Consiglio, con
facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di
voto.
T I T O L O VII°
PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO SOCIALE-SCIOGLIMENTO
Patrimonio sociale
Art. 26 - Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a
favore della Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
E’ vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi
di gestione, nonché di beni patrimoniali in genere.
Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e
contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra
entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.
Le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento,
comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di
eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
Entrate sociali
Art. 27 – Le entrate dell’Associazione sono determinate da:
a) quanto di spettanza della Sottosezione della quota annuale fissata
dall’Assemblea del C.A.I. Bergamo;
b) le quote associative annuali straordinarie eventuali
c) i proventi derivanti dall’attività dell’Associazione;
d) le sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche.
Esercizio sociale
Art. 28 - L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Sevizio di tesoreria
Art. 29 – I valori mobiliari dell’Associazione sono depositati presso 1 o più
Istituti di Credito. Ogni operazione deve essere eseguita con le firme congiunte
del presidente e del tesoriere o di uno di questi.
Art. 30 - In caso di scioglimento dell’associazione, i soci non hanno alcun
diritto sul patrimonio sociale.
La liquidazione sarà effettuata sotto il controllo e con la supervisione del
C.A.I. Sezione di Bergamo. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla
liquidazione, saranno devolute alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano
- C.A.I. - Antonio Locatelli.
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T I T O L O VIII°
ORDINAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE
Commissioni Tecniche e Gruppi di soci
Art. 31 – Le Commissioni tecniche vengono istituite o sciolte secondo quanto
previsto dagli art. 19 lettera n).
I componenti delle commissioni tecniche sono scelti fra i soci per loro
competenze specifiche e capacità in cui devono operare.
Il Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto,
per ciascuna commissione.
Art. 32 – Le Commissioni hanno Funzioni consuntive.
Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi
di propria specifica competenza,preventivamente approvati dal direttivo.
Art. 33 –I Gruppo Soci sono istituiti o sciolti secondo quanto disposto
dall’art, 19 lettera n) del presente statuto.
A tali Gruppi potranno aderire tutti i Soci dell’Associazione che ne facciano
richiesta scritta.
L’attività dei gruppi è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo.
T I T O L O IX°
DISPOSIZIONI GENERALI
Tentativo di conciliazione in caso di controversie
Art. 34 - Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed
organi della Associazione e relative alla vita dell’Associazione stessa, non
potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima non venga esperito
un tentativo di conciliazione, richiesto al Presidente della Sezione di Bergamo
del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.
Libri contabili
Art. 35 - Tutti i libri e registri istituiti per la gestione dell’attività
sociale, ad eccezione di quelli per i quali norme specifiche prevedano la
vidimazione, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente
timbrati con l'eventuale emblema della Sottosezione e certificati nelle loro
consistenza numerica dal Presidente.
Riferimento statuto CAI Sezione di Bergamo
Art. 36 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo
Statuto ed i Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano -
C.A.I. - Antonio Locatelli, nonché le norme di legge, in particolare le
disposizioni del codice civile in materia di associazioni private.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello
statuto e dei regolamenti del C.A.I. Sezione di Bergamo, prevarranno queste
ultime.
La sottosezione del C.A.I. di Urgnano provvederà ad adeguare il proprio statuto
alle modifiche dell'ordinamento della struttura della Sezione di Bergamo del
Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

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